A chi è rivolto
Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Descrizione
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà ospitalità o alloggio ad un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, è tenuto ad effettuare la “dichiarazione di ospitalità stranieri“.
Come fare
La richiesta può essere presentata solo compilando il modulo allegato che deve essere presentato di persona, obbligatoria la presenza sia dell'ospitante che dell'ospitato, al Comando di Polizia Locale.
Cosa serve
Per presentare l'istanza è necessario:
- modulo "Dichiarazione di ospitalità" debitamente compilato e sottoscritto;
- documento dell'ospitante;
- documento dell'ospitato.
Cosa si ottiene
Ricevuta di avvenuta presentazione
Tempi e scadenze
La dichiarazione deve essere presentata entro 48 ore.
Quanto costa
Non sono previsti costi ma la omessa o ritardata comunicazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Accedi al servizio
La dichiarazione di ospitalità dello straniero EXTRACOMUNITARIO è un adempimento derivante dall’ Art. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 , che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno “straniero od apolide”, anche se parente e anche se minore, presso la propria abitazione o presso un immobile nel quale si ha temporanea dimora, di darne comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Condizioni di servizio
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 04/10/2025